
Morti da Covid, introdotta la nuova legge – “Responsabilità medica solo se colpa grave”
La pandemia scatenata dal Coronavirus pone i giuristi, ormai da oltre un anno, di fronte a nuovi interrogativi. Tra i più delicati, certamente, anche i potenziali profili di responsabilità civile a carico delle strutture sanitarie per le infezioni da Coronavirus.
“Questo tema consente, più in generale – spiega il sito specializzato altalex – “ una breve riflessione sulla cd. responsabilità organizzativa della struttura sanitaria e sul danno nosocomiale[1], a distanza di tre anni da quella legge “Gelli” che ha posto al centro del sistema della responsabilità medica i profili della prevenzione e della gestione del rischio sanitario. Il tema del risk management, sotto questo profilo, era già stato introdotto dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), ma trova proprio nella legge Gelli una sua compiuta definizione. l presupposto della analisi che si vuole svolgere, confermato proprio dalle regole di eccezione alla responsabilità ordinaria che si volevano introdurre per via legislativa, è che non si possa ritenere, per il tema in esame, che l’epidemia da CoVid-19 possa essere considerata una “forza maggiore” ai fini della valutazione di una sopravvenuta infezione nosocomiale o di una responsabilità organizzativa dell’ente (in altri termini se si fosse reputata sussistente una “forza maggiore” non avrebbe avuto senso pensare di introdurre delle limitazioni alle responsabilità di operatori sanitari e di organi amministrativi e gestori)”
Sul delicato tema è stata introdotta negli ultimi giorni, in sede di conversione in legge (76/2021), l’articolo 3-bis del Dl 44/2021 con il quale si è ampliato l’ambito della causa di non punibilità, già prevista per i vaccinatori, a tutti gli esercenti professioni sanitarie (con finalità preventiva, diagnostica, terapeutica, palliativa, riabilitativa o di medicina legale: articolo 5 L. 24/2017).
L’ambito della causa di non punibilità, già prevista per i vaccinatori, si estende dunque a tutti gli esercenti professioni sanitarie.
La responsabilità medica resta, ovviamente, solo nel caso in cui si tratti di ‘colpa grave’