
L’avvocato non può trattenere gli atti di causa, nemmeno per il pagamento dei propri compensi – La sentenza
Professioni – L’avvocato non può trattenere gli atti di causa per il pagamento dei compensi. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 171/2021.
Per il Consiglio Nazionale spiega la pagina di diritto de Il Slole 24 Ore “l’avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi”.
Infatti, come aggiunge il supplemento del quotidiano di finanza NT+ Diritto “Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che non restituisce al cliente, la documentazione e gli atti di cui è venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale. Né costituisce una giustificazione il fatto che il cliente non paga le spese legali. Questo quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 171/2021) decidendo sul ricorso di un legale sospeso dalla professione per 4 mesi”.
E in particolare, aggiunge la pagina specializzata puntodidiritto.it: “Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato e violazione di doveri di probità, dignità e decoro la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause. Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale”.