
Torino: parrucchieri ed estetisti aperti 7 giorni su 7, per 14 ore di fila- Obiettivo: evitare assembramenti
Ordinanza del Comune di Torino per evitare assembramenti negli esercizi, dopo il via libera alla riapertura arrivato dalla Regione Piemonte.
Parrucchieri ed estetisti potranno restare aperti 7 giorni su 7 e per 14 ore di fila.
Confermate soltanto le chiusure obbligate nei giorni 25 e 26 dicembre, nei quali non si potrà lavorare. Cade invece l’obbligo della domenicale.
Di seguito il testo dell’ordinanza comunale, valida fino al 31 dicembre 2020
“Ciascun esercizio, in tutto il territorio cittadino, determina liberamente l’orario di apertura fino a sette giorni su sette alla settimana. L’orario di apertura non deve superare le 14 ore giornaliere e deve essere compreso nella fascia oraria tra le ore 7,00 e le ore 22,00, con possibilità di effettuare l’orario continuato senza interruzione a metà giornata. Al solo fine di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso, è consentita la tolleranza di mezz’ora oltre l’orario autorizzato, sia per le attività di acconciatore che per le attività di estetista, a condizione che la porta d’accesso all’esercizio resti chiusa.
2. Resta esclusa la possibilità di apertura degli esercizi di acconciatore ed estetista nei giorni 25 e 26 dicembre 2020.
3. Nei locali di ciascun esercizio deve essere esposto, in modo visibile al pubblico anche dall’esterno dell’esercizio durante l’apertura del medesimo, un cartello riportante l’orario di attività praticato.
4. Si ribadisce l’obbligo per il responsabile tecnico di garantire la propria presenza nell’esercizio durante l’orario di apertura, specificando che, nel caso di adozione di un orario di attività esteso, tale presenza possa essere garantita anche attraverso la nomina di più responsabili tecnici.
5. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell’orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate.
L’adozione della presente ordinanza comporta la sospensione di quanto disposto con ordinanza n. 1463 del 6 aprile 2010 per il periodo in oggetto indicato, decorso il quale, fatta salva l’emanazione di eventuali ulteriori provvedimenti specifici, l’ordinanza n. 1463 del 6 aprile 2010 riprenderà efficacia”.