
Lavoro- No al licenziamento per chi aderisce all’accordo sindacale sul demansionamento, la sentenza
E’ stato accolto dalla Corte di cassazione il ricorso di un lavoratore che, nonostante la richiesta di passare dal proprio ruolo impiegatizio alla qualifica di operaio sulla base dell’intervenuto accordo aziendale, era stato licenziato.
L’azienda, secondo la Cassazione, non ha infatti il potere unilaterale di disattendere l’accordo sindacale che prevede la possibilità per il lavoratore di essere demansionato per evitare il licenziamento.
Il caso è spiegato dall’inserto di diritto del Lavoro del Sole24 Ore:
“I giudici di merito – scrive Paola Rossi sul quotidiano di economia e finanza – “ hanno mancato, secondo quelli di legittimità, nell’attribuire il corretto significato giuridico all’accordo previsto dal comma 11 dell’articolo 4 della legge del 1991 sulla mobilità. L’azienda aveva, infatti, concluso con le rappresentanze sindacali un accordo che prevedeva il riassorbimento di lavoratori eccedenti tramite assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte, anche inferiori. L’accordo vincola il datore che non potrà ignorare la disponibilità al ricollocamento in posizioni “più basse” per professionalità e retribuzione. La vincolatività dell’eventuale accordo che apre al demansionamento, ma al mantenimento del posto di lavoro, è dimostrata anche dalla circostanza che la dequalificazione del dipendente in un nuovo ruolo aziendale non deve essere oggetto di specifica trattativa e consenso della parte più debole, il lavoratore”.
Quindi, conclude Rossi:
“Le regole concordate sono sufficienti al demansionamento del dipendente che ovviamente può scegliere di dimettersi per l’assenza di gradimento della nuova posizione che gli va però offerta e soprattutto su sua richiesta non gli può essere negata col silenzio dell’imprenditore”.